Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 29/12/2000 n. 441

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprinten denze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'art. 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 31 della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.".

- L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è il seguente: "2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

a) il soprintendente, che lo presiede;

b) il direttore amministrativo;

c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente.". Note all'art. 13:

- Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda le note all'art. 12.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante "Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonchè delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.

- Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recitano: "Art. 6 (Dichiarazione).

- (Legge 1o giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera

a), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera ⁣c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.". "Art. 7 (Procedimento di dichiarazione). -(Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8)

1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonchè l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Allorchè il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.". "Art. 151 (Alterazione dello stato dei luoghi).

-(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla regione.".

- L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così dispone: "Art. 154 (Commissione per i beni e le attività culturali).

1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.". Note all'art. 14:

- L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, così dispone: "Art. 17 (Funzioni dei dirigenti).

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e prov vedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".

- L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente: "Art. 152 (La valorizzazione).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo".

- Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, vedasi in note all'art. 4.

- Si riporta il testo dell'art. 157: "Art. 157 (Cartelli pubblicitari).

- (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4).

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.

 

Pagina 9/10 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional